VOLANTINO INFORMATIVO SULLE MODALITÀ DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DEI CREDITI NELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA

Dopo l'apertura della procedura di insolvenza i creditori concorsuali devono insinuare i propri crediti al passivo fallimentare presso il Curatore. Insinuazioni dei crediti errate possono essere valutate solo con ritardo. Per tale motivo i creditori, nel loro stesso interesse, devono seguire accuratamente le indicazioni ed informazioni qui di seguito elencate. Ulteriori dettagli si possono dedurre dalla Legge sull'insolvenza in particolare dai §§ 38-52, 174-186. Il Tribunale non può fornire informazioni giuridiche su singole domande, poiché ciò rientra nella competenza di avvocati, notai e assistenti legali abilitati.

Insinuazione al passivo fallimentare presso il Curatore

I crediti dei creditori concorsuali devono essere insinuati al passivo fallimentare non presso il Tribunale fallimentare bensì presso il Curatore. Creditori concorsuali sono tutti i creditori, persone fisiche o giuridiche, che al momento dell'apertura della procedura di insolvenza abbiano nei confronti del debitore in insolvenza una fondata pretesa patrimoniale (§ 38 InsO).

Qualora sia nominato un commissario giudiziale o un curatore fiduciario (§§ 270,313 InsO) questi avrà, relativamente alla ricezione dell'insinuazione al passivo e alla sua valutazione, la stessa posizione giuridica del curatore fallimentare.

Contenuto e allegati dell'insinuazione al passivo

Nell'insinuazione deve essere indicata la causa del credito, in modo che il Curatore possa verificarla (per esempio: credito da consegna di merci, da rapporto di locazione, da rapporto di mutuo, da prestazione di riparazioni, credito di retribuzione di lavoro, credito in base a cambiale, credito di risarcimento danni)

Tutti i crediti devono essere fatti valere secondo importi determinati ed espressi in moneta nazionale e alla fine addizionati in una somma totale.

Gli interessi possono essere insinuati in linea di massima solo fino all'apertura del procedimento di insolvenza (= data del decreto di apertura del procedimento). Questi devono essere calcolati dando indicazione del coefficiente di interesse, del periodo di riferimento e quantificati in un importo determinato.

I crediti non pecuniari o il cui ammontare in denaro non è determinato (crediti illiquidi) possono essere insinuati secondo il loro valore di stima.

Crediti espressi in valuta straniera sono da convertire nella valuta nazionale tedesca (Euro), in particolare in base alla quotazione della moneta al momento dell'apertura della procedura di insolvenza (§ 45 InsO).

Per l'insinuazione dei crediti al passivo è necessario avvalersi del "Modulo di insinuazione". Insinuazioni redatte liberamente comportano sempre incertezze, che provocano richieste di precisazioni con dispendio di tempi e costi.

All'insinuazione al passivo sono poi da allegare i documenti comprovanti il credito ed eventuali ulteriori atti scritti, da cui si evinca il credito. Qualora i crediti siano insinuati da soggetti delegati (mandatari) occorre allegare all'insinuazione una procura specifica per la procedura di insolvenza.

L'insinuazione al passivo e gli allegati sono inoltre da presentarsi in doppia copia.

Creditori privilegiati con diritto ad essere soddisfatti separatamente

Quei creditori che possono vantare, in virtù di un diritto di pegno o di un altro diritto di garanzia, una soddisfazione del proprio credito separata rispetto ai creditori chirografari su un bene ceduto in garanzia, sono considerati creditori concorsuali nella misura in cui il debitore insolvente risponda nei loro confronti personalmente. Questi crediti in base a responsabilità personale del debitore possono essere insinuati al passivo.

Creditori concorsuali postergati

Determinati crediti si trovano in posizione postergata rispetto ai comuni crediti dei creditori concorsuali. Tale aspetto è regolato dal § 39 InsO.

(I comma) - Agli altri crediti sono postergati, nel seguente ordine (nell'ambito dello stesso grado in proporzione dei rispettivi importi):

1. gli interessi maturati dopo l'apertura del procedimento;

2. le spese sostenute dai singoli creditori per la loro partecipazione alla procedura;

3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie nonché pene accessorie per un reato o un'infrazione amministrativa al pagamento di una somma di denaro;

4. crediti ad una prestazione gratuita del debitore;

5. crediti del socio al rimborso di finanziamenti in conto capitale e crediti analoghi.

(II comma) - I crediti postergati per accordo fra creditore e debitore, in caso di dubbio, sono collocati dopo quelli elencati nel primo comma.

(III comma) - Gli interessi dovuti ai creditori postergati e le spese da essi sostenute per partecipare alla procedura sono collocati nello stesso grado del credito principale.

Tali crediti vantati dai creditori postergati devono essere dichiarati soltanto se il giudice lo richiede espressamente. Nella insinuazione di questi crediti deve essere specificato il carattere postergato del credito ed il suo rango.

Insinuazione in procedimenti di insolvenza paralleli

Qualora nel caso di società di persone (per esempio: GbR o OHG oppure KG) siano aperte contemporaneamente procedure di insolvenza sia sul patrimonio della società che sul patrimonio di uno dei soci che risponde personalmente dei debiti sociali, è necessaria una completa insinuazione solo nella procedura relativa al patrimonio sociale. La responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali può essere fatta valere soltanto dal Curatore.

Insinuazioni al passivo fallimentare tardive

I crediti che vengano dichiarati dopo il decorso del termine di insinuazione fissato dal Tribunale, possono rendere necessario in alcune circostanze un esame dei crediti supplementare. I costi di tale esame supplementare sono a carico del creditore ritardatario (§ 177 Abs. 1 Satz 2 InsO).

Diritto dei lavoratori all'indennità di insolvenza

I lavoratori, gli apprendisti o i lavoratori a domicilio hanno diritto, nel caso di insolvenza del loro datore di lavoro, all'indennità di insolvenza. Presupposto è che questi, nei tre mesi precedenti l'apertura della procedura di insolvenza, possano pretender la remunerazione per il lavoro fornito. L'indennità di insolvenza viene pagata in seguito a richiesta presentata all'ufficio del lavoro (Arbeitsamt). L'importo dell'indennità si commisura in base ai compensi netti arretrati.

Maggiori dettagli a proposito si possono ricavare dal modulo informativo disponibile presso ogni ufficio del lavoro.

In seguito al pagamento al lavoratore dell'indennità, il diritto alla corresponsione dei compensi arretrati si trasferisce in capo all'istituto federale del Lavoro (Bundesanstalt für Arbeit).

Esame dei crediti ed efficacia delle impugnazioni (Opposizione)

I crediti insinuati vengono esaminati nell'assemblea dei creditori fissata per l'esame delle dichiarazioni di credito. Su disposizione del Tribunale può essere disposto l'esame del credito in procedimento con trattazione scritta. Alla contestazione di un credito insinuato (Opposizione) sono legittimati non solo il curatore fallimentare e il debitore insolvente, bensì anche ciascuno dei creditori concorsuali. Questi hanno diritto di contestare un credito sia nel suo ammontare, in toto o in parte, sia nel rango.

Qualora un credito non venga contestato o venga contestato dal solo debitore insolvente, vale come accertato nei termini dell'insinuazione per il prosieguo del procedimento di insolvenza. In altri termini la contestazione del debitore insolvente non osta all'accertamento del credito (§ 178 InsO). Solo nel caso di amministrazione del debitore insolvente anche l'opposizione del debitore blocca il riconoscimento del credito (§ 283 Abs.1 Satz 2 InsO).

Gli effetti di una valida opposizione ad un credito insinuato sono i seguenti: (Cfr. §§ 178-185 InsO):

- se il credito oggetto di contestazione è fondato su un titolo esecutivo, (tra gli altri: sentenza definitiva, riconoscimento del debito in forma notarile, avviso di imposizione fiscale) incombe su chi ha sollevato la contestazione l'onere di procedere all'opposizione secondo i rimedi giuridici ammessi.

- qualora non sussista un tale titolo esecutivo, è onere del creditore contestato procedere all'accertamento del suo credito secondo le vie legali all'uopo previste. Colui che ha sollevato la contestazione dovrà prendere in considerazione che il creditore contestato lo chiami in giudizio a causa della sua opposizione al credito insinuato.

Informazioni sul risultato dell'esame dei crediti.

Non sussiste per i creditori alcun obbligo di presenziare all'adunanza dei creditori per l'esame dei crediti o di mandare ivi un proprio rappresentante.

Il tribunale tuttavia informa, dopo l'esame dei crediti, solo quei creditori il cui credito sia stato in tutto od in parte contestato. Il tribunale fallimentare rilascia loro d'ufficio un estratto autentico dell'Elenco delle dichiarazioni di credito (Tabelle), da cui è visibile l'esito dell'accertamento.

Ai creditori i cui crediti insinuati non siano stati contestati né dal Curatore fallimentare né dai creditori concorsuali (ed in caso di amministrazione propria del debitore insolvente non siano stati contestati neanche dal debitore stesso) non viene data alcuna comunicazione da parte del Tribunale (§179, comma III, InsO)

Informazioni sull'accertamento di crediti contestati

Qualora il credito insinuato da un creditore concorsuale non venga accertato (in toto o in parte) nel procedimento di insolvenza, l'accertamento di questo deve essere proposto nelle forme legali previste all'uopo dalla legge (§§ 180, 185 InsO). Il tribunale fallimentare non è per ciò competente.

Crediti di natura civile si devono far valere nelle forme del procedimento ordinario a secondo della loro causa giuridica davanti al tribunale civile o al tribunale del lavoro. Competente territorialmente a conoscere della controversia è, in via esclusiva, il tribunale civile presso la cui circoscrizione pende il procedimento concorsuale (§ 180 I comma, InsO).

Se alla data di apertura del procedimento era pendente una controversia relativa ad un credito, l'accertamento prosegue con la riassunzione della lite (§ 180 II comma Inso; § 240 ZPO)

Qualora il creditore concorsuale vinca l'azione giudiziale di accertamento deve chiedere al Tribunale l'aggiornamento dell'elenco dei creditori (Tabelle) (§ 183, II comma, InsO).

Ulteriori dettagli procedurali per l'accertamento di crediti contestati si deducono dai §§ 179 fino a 185 InsO.